VOLONTARIATO
Art. 22
Le ACLI promuovono il volontariato come:
a) risorsa basilare per il sostegno della loro vita associativa;
b) attività di solidarietà con le persone, le famiglie e le comunità organizzate nelle forme previste dalle leggi nazionali e cantonali svizzere, attraverso apposite associazioni promosse ai vari livelli;
c) forme di impegno per la solidarietà e la cooperazione tra le Nazioni ed i popoli nell’ambito di iniziative di volontariato internazionale rivolte ad educare alla pace ed alla mondialità.

