Incompatibilità interne
Art. 25
a) dipendenti delle strutture delle ACLI e dei Servizi sociali nonché delle realtà associative e di ogni altra iniziativa da esse promosse ai vari livelli di cui all’Art. 3 non possono essere più del 25% dei Consiglieri nazionali; i dipendenti eventualmente eletti in soprannumero devono optare, entro 15 giorni dalla elezione degli organi direttivi, dandone comunicazione scritta alla Presidenza nazionale delle ACLI della Svizzera.
I Consigli Cantonali od Intercantonali, al proprio livello, possono regolamentare la materia in base alle rispettive esigenze, anche diminuendo la percentuale sopraindicata, che resta comunque il limite massimo;
b) i Coordinatori e i Direttori dei Servizi sociali e di ogni altra iniziativa promossa dalle ACLI, non possono far parte con voto deliberativo degli organi esecutivi del Movimento al livello in cui essi esercitano tali incarichi;
c) coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza professionale con i Servizi sociali delle ACLI, ovvero che sono ivi distaccati dalla Presidenza delle ACLI, non possono essere nominati o designati a far parte degli organi direttivi o di amministrazione con i quali vige tale rapporto;
d) la responsabilità di Presidente Nazionale e Cantonale o Intercantonale non può essere ricoperta per più di due mandati completi e consecutivi. In casi eccezionali, o qualora in sede di Congresso non ci siano altre candidature, la carica di Presidente Cantonale o Intercantonale può essere ricoperta non oltre un terzo mandato fino a quando non venga individuato dal Consiglio un successore;
e) le cariche di Presidente Nazionale, Cantonale o Intercantonale e di Circolo sono incompatibili tra di loro. Non sono ammesse deroghe.

