Interventi straordinari
Art. 31
La Presidenza Nazionale ha facoltà di nominare un proprio incaricato per assolvere temporaneamente ad una o più competenze previste dallo Statuto non assolte dagli organi cantonali od intercantonali.
Art. 32
La Presidenza Nazionale ha facoltà di sciogliere la Presidenza Cantonale od Intercantonale quando questa viene meno alle sue funzioni o esplica attività contrarie agli indirizzi delle ACLI.
In tali casi la Presidenza Nazionale convoca, entro 30 giorni, il Consiglio Cantonale od Intercantonale per procedere alla elezione della nuova Presidenza.
Art. 33
a) Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di provvedere alle modifiche statutarie limitatamente agli eventuali adeguamenti utili ad uniformare norme degli statuti delle Associazioni aderenti alla FAI (Federazione ACLI Internazionali).
b) Il Consiglio Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio Cantonale od Intercantonale qualora venga meno alle sue funzioni, o assuma deliberazioni e atteggiamenti contrari agli indirizzi delle ACLI, e di nominare contestualmente un Commissario.
c) Con lo scioglimento dei Consigli decadono anche gli organi dei Servizi allo stesso livello.
d) Per analoghi motivi la Direzione delle ACLI Internazionali ha facoltà di sciogliere il Consiglio Nazionale delle ACLI della Svizzera e di nominare un Commissario che comunque deve essere un Socio delle ACLI locali e avere dimora in Svizzera.
Gli Organi responsabili sono tenuti a comunicare per iscritto il provvedimento ai componenti dei Consigli disciolti.
Art. 34
a) Eventuali mozioni di sfiducia costruttiva o richieste di «impeachment» del Presidente nazionale devono essere presentate da almeno 1/3 dei componenti con diritto di voto del Consiglio Nazionale.
b) Sulle proposte di «impeachment» si pronuncia il Collegio Nazionale dei Probiviri.
c) La mozione di sfiducia è approvata se ottiene la maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale.
d) In caso di accoglimento di «impeachment» e mozione di sfiducia il Consiglio elegge il nuovo Presidente con la maggioranza dei 2/3 dei componenti con diritto di voto per il proseguo del mandato.
e) Nel caso che non si raggiunga tale quorum occorre riconvocare il Congresso Nazionale a cura del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.
Art. 35
a) In caso di costituzione di una nuova struttura Cantonale od intercantonale all’interno del territorio della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein secondo quanto previsto dall’art. 6, lettera b), la Presidenza nazionale nomina un Delegato che ha il compito di giungere a costituire gli organi democratici statutari.
b) Il Delegato rappresenta a tutti gli effetti le ACLI e i Servizi sociali nel Cantone o territorio interessato sino alla costituzione degli organi elettivi o alla revoca della nomina da parte della Presidenza Nazionale.
c) Se in una struttura Cantonale o Intercantonale già attiva vengono meno i requisiti di cui al previsto art. 6, lettera b), la Presidenza nazionale verifica con la stessa Presidenza Cantonale o Intercantonale se vi siano i presupposti di mantenere la struttura o aggregare i Circoli ad una vicina struttura Cantonale.
d) L’entrata in funzione di una nuova struttura Cantonale od Intercantonale viene votata in via definitiva e a maggioranza semplice dal Consiglio Nazionale.

