Organi cantonali o intercantonali
Art. 9
Assemblea dei Presidenti:
L’Assemblea Cantonale o Intercantonale dei Presidenti delle strutture di base:
a) garantisce un maggiore coordinamento delle attività delle strutture stesse nella realizzazione degli indirizzi politico-programmatici del Consiglio Cantonale od Intercantonale delle ACLI;
b) elegge al proprio interno al momento del Congresso Cantonale o Intercantonale i componenti del Consiglio Cantonale od intercantonale di sua competenza;
c) viene convocata almeno una volta all’anno dalla Presidenza Cantonale od Intercantonale.
Art. 10
Il Congresso Cantonale od Intercantonale:
a) è costituito dai delegati eletti dalle Assemblee delle Strutture di base in proporzione alla media degli iscritti negli ultimi 4 anni e dai rappresentanti dei gruppi aderenti, secondo il regolamento congressuale;
b) determina il numero dei Consiglieri Cantonali od Intercantonali, formato da almeno 15 componenti;
c) elegge il Presidente Cantonale o Intercantonale;
d) elegge i 2/3 dei Consiglieri Cantonali od Intercantonali e i delegati al congresso nazionale;
e) verifica l’attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici.
Art. 11
Il Consiglio Cantonale od Intercantonale:
a) è composto, con diritto di voto: dal Presidente e dai consiglieri eletti dal Congresso, dai Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle strutture di base, dal Coordinatore dei Giovani delle ACLI (GA), dalla Responsabile del coordinamento Donne;
b) ratifica le cariche di Presidenza;
c) nomina i componenti il Collegio Cantonale od Intercantonale dei Revisori dei Conti;
d) definisce gli obiettivi, il programma cantonale od intercantonale di attività, le strategie di realizzazione e ne verifica l’attuazione;
e) approva annualmente i bilanci;
f) convoca il Congresso Cantonale od Intercantonale in via ordinaria ogni 4 anni; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 delle strutture di base del suo territorio che rappresentino almeno la metà degli iscritti o su richiesta della Presidenza Nazionale delle ACLI Svizzere;
g) convoca la Conferenza Organizzativa e Programmatica Cantonale od Intercantonale di metà mandato;
h) assolve i compiti del presente statuto e del regolamento di attuazione.
Art. 12
La Presidenza Cantonale od Intercantonale:
a) dirige le ACLI nell’ambito del suo territorio comprendente uno o più Cantoni della Confederazione Svizzera nonché del Principato del Liechtenstein;
b) assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dal regolamento di attuazione;
c) convoca il Consiglio Cantonale od Intercantonale e ne prepara le riunioni.

