Contribuzione AVS e rendita AI
Buongiorno, mi rivolgo a voi per chiedere informazioni sulla contribuzione AVS dei beneficiari di rendita AI. In Comune mi hanno detto che mio marito continua a
essere assicurato fintanto che ci sono io che lavoro e pago i contributi. È effettivamente così? Cordialmente, Daniela
Gentile Daniela, la risposta, nella maggior parte dei casi, è affermativa. Chi percepisce una rendita dell’Assicurazione Invalidità (AI) e non svolge un’attività lavorativa è generalmente considerato una persona senza attività lucrativa.
Le prestazioni dell’AI, infatti, salvo le indennità giornaliere, non sono considerate reddito e vengono espressamente escluse dal calcolo che determina l’importo dei contributi previdenziali che devono versare le persone senza attività lucrativa.
Come sa, in Svizzera, le persone residenti senza attività lucrativa sono tenute a versare contributi AVS, AI e IPG (dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni) fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Questo per evitare lacune contributive che comporterebbero una riduzione delle future prestazioni previdenziali.
Le persone sposate invece non devono pagare contributi propri se il coniuge esercita un’attività lavorativa, è considerato attivo ai fini AVS e versa contributi almeno pari al doppio del contributo minimo annuo. Per il 2026 questo importo corrisponde a 1’060 franchi all’anno (complessivo della quota del datore di lavoro).
In pratica, se lei lavora e i contributi AVS vengono regolarmente trattenuti dal suo salario e versati alla cassa di compensazione, suo marito può continuare a essere correttamente assicurato anche senza versare personalmente contributi.
È però importante verificare che in qualità di coniuge che lavora, lei eserciti un’attività lucrativa secondo le regole AVS. Ad esempio, se la sua attività lavorativa è limitata o svolta a tempo molto ridotto, i contributi versati potrebbero non essere sufficienti.
D’altro canto, se in aggiunta alla rendita AI, suo marito esercita un’attività lavorativa a tempo parziale, i suoi oneri sociali potrebbero bastare da soli alla copertura dei propri contributi AVS.
È poi utile ricordare che le istanze di invalidità vanno presentate non solo in Svizzera ma in tutti i Paesi in cui il lavoratore o la lavoratrice ha versato contributi previdenziali. Se suo marito avesse lavorato anche in Italia, la domanda di invalidità andrebbe presentata anche all’INPS, per consentire all’Ente di esaminare in coordinamento con la controparte svizzera il diritto a una pensione d’inabilità, o un assegno ordinario d’invalidità, anche in Italia.
In conclusione, le confermiamo quanto riferitole dal Comune: se il beneficiario di rendita AI non lavora e se il coniuge che lavora versa contributi sufficienti allora il beneficiario di rendita AI può essere considerato coperto dal punto di vista contributivo AVS.
Tuttavia, per una verifica personalizzata della situazione contributiva di suo marito, in Svizzera ed eventualmente in Italia o in altri Paesi nonché per maggiori informazioni, la invito a rivolgersi agli uffici del Patronato ACLI: i nostri operatori potranno controllare la sua posizione AVS e AI e aiutarla nelle pratiche svizzere, italiane e internazionali.
Alessandro Milani – Patronato ACLI Svizzera
Pubblicato su Il Lavoro n.3.2026



