La Successione per causa di morte
Al momento del decesso di una persona fisica, i beni e i diritti che sono appartenuti al defunto vengono trasferiti agli eredi. La normativa delle successioni prevede due diverse tipologie: la successione legittima, quando la persona muore senza lasciare un testamento e la successione testamentaria, quando un testamento è presente.
In caso di successione legittima, la legge disciplina che il patrimonio venga suddiviso tra le seguenti persone fisiche: il coniuge, a cui spetta l’intero patrimonio in assenza di altri successibili, la metà in presenza di un figlio, un terzo in presenza di due o più figli, due terzi se concorre con ascendenti legittimi, fratelli o sorelle; i figli legittimi e naturali; gli ascendenti, i fratelli e le sorelle; i collaterali.
Diverso è il caso della successione testamentaria nella quale il testatore decide a chi devolvere le quote di eredità. Revocabile fino all’ultimo istante di vita, il testamento contiene sia le disposizioni patrimoniali (e quindi l’indicazione degli eredi) che quelle non patrimoniali. Sebbene la persona possa disporre del suo patrimonio come vuole, c’è una categoria di successibili ai quali deve necessariamente attribuire dei beni: i figli legittimi e naturali.
È necessario poi distinguere tra due tipologie di successori ammesse dal nostro ordinamento: l’erede e il legatario. Il primo è il successore a titolo universale, colui che subentra nella titolarità dell’intero patrimonio del defunto o di una parte di esso; il legatario è invece un successore a titolo particolare, che eredita un bene o un diritto di carattere patrimoniale; ad esempio, la persona può disporre coniuge e figli come suoi eredi universali, e dispone un legato a favore di un altro soggetto.
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide con la data del decesso del defunto. Se presentata successivamente, si incorre in sanzioni di carattere amministrativo che aumentano all’aumentare del ritardo.
La dichiarazione di successione contempla sia i beni che fanno parte dell’attivo ereditario che le passività. L’attivo ereditario è composto da: beni mobili (conti bancari/postali, azioni, titoli, fondi di investimento) denaro e gioielli; i titoli di qualunque natura risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi del de cuius; i beni immobili e i titoli al portatore di proprietà del defunto o registrati a suo nome; le quote o le azioni possedute dal de cuius partecipante ad una società di capitali.
Le passività invece sono: i debiti ereditari già esistenti al momento della morte del defunto e risultanti da un atto in forma scritta con data certa anteriore alla morte; le spese mediche che gli eredi hanno sostenuto per il de cuius nell’ultimo semestre di vita dello stesso; le spese funebri per un importo massimo di 1.550 euro.
La dichiarazione di successione si può modificare se, dopo la presentazione, ci sono stati degli errori. In tali casi si procede alla redazione della cosiddetta successione integrativa.
Il Patronato ACLI è a disposizione dei cittadini per la redazione e l’inoltro telematico delle dichiarazioni di successione – ereditarie e testamentarie – all’Agenzia delle Entrate, cosi’ come per riunioni di usufrutto e istanze per correzione dati catastali.
Pubblicato nel 2025 sul giornale COMUNITA’ della MCI di San Gallo



