Le rendite complementari AVS/AI (Ergänzungsleistungen)
Tra le varie prestazioni che rientrano nel welfare elvetico, vi sono le rendite complementari all’AVS e all’AI (in tedesco Ergänzungsleistungen). Esse vengono erogate quando le rendite e gli altri redditi non riescono a coprire il fabbisogno vitale dell’assicurato.
Hanno diritto alle rendite complementari le persone che beneficiano di una rendita AVS (di vecchiaia o di reversibilità), di una rendita AI (di invalidità), di un assegno per grandi invalidi dell’AI a partire dal compimento del 18° anno d’età oppure di un’indennità giornaliera dell’AI durante almeno sei mesi.
Possono ricevere le prestazioni complementari i cittadini svizzeri ma anche gli stranieri che vivono ininterrottamente in Svizzera da almeno dieci anni, oppure, se rifugiati o apolidi, da cinque anni. Di regola le prestazioni complementari sono concesse ai cittadini di uno Stato membro dell’UE, con il quale è stato stipulato l’accordo sulla libera circolazione delle persone, o dell’AELS.
Le rendite complementari annue vengono calcolate tenendo conto da una parte delle spese riconosciute e dall’altra dei redditi computabili. Tra le spese riconosciute rientrano:
spese di natura professionale fino ad un importo pari al reddito lordo proveniente da attività lavorativa;
costi di manutenzione di edifici e tassi ipotecari fino ad un importo pari al ricavo lordo dell’immobile;
importo forfettario annuo per la cassa malati obbligatoria, stabilito dalla Confederazione per ogni singolo Cantone;
contributi all’AVS/AI/IPG;
contributi di mantenimento pagati in virtù del diritto di famiglia, ad es. gli alimenti.
Se da una parte si tiene conto delle spese, dall’altra vengono presi in considerazione i redditi, nei quali rientrano:
le rendite dell’AVS, dell’AI, della Cassa pensioni (previdenza professionale), dell’assicurazione militare, come anche le rendite estere (ad esempio, la pensione italiana);
i redditi provenienti dalla sostanza come interessi, fitti percepiti, usufrutti;
il valore locativo della propria abitazione;
i contributi di mantenimento pagati in virtù del diritto di famiglia come gli alimenti;
le prestazioni sostitutive, ad esempio le indennità giornaliere pagate da Casse malati, dall’assicurazione invalidità, dall’assicurazione contro la disoccupazione o dall’assicurazione contro gli infortuni;
il reddito da lavoro di beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI.
Tutti i beneficiari di una rendita complementare hanno l’obbligo di informare all’ufficio prestazioni complementari qualsiasi cambiamento delle condizioni personali ed economiche, tra cui i cambiamenti d’indirizzo, cambiamenti dell’affitto di un appartamento, inizio o fine di un’attività lavorativa, aumento o diminuizione di una rendita, eredità o donazioni, vendite di beni immobili.
È molto importante comunicare tali cambiamenti onde evitare la conseguente restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse.
Inoltre, è utile ricordare che tutti i beneficiari di tali rendite sono esentati dall’obbligo di pagare la Serafe, ossia la tassa di ricezione radiotelevisiva. La decisione relativa al diritto alle prestazioni complementari deve essere inoltrata all’ufficio di riscossione Serafe AG.
Chi vuol richedere una rendita complementare deve compilare i formulari ufficiali utili per la richiesta. Una volta compilati, questi ultimi vanno inoltrati all’ufficio preposto, che puo’ trovarsi presso il proprio comune oppure presso la Cassa di compensazione del Cantone di residenza.
Il Patronato ACLI è a disposizione dei cittadini per la preparazione e la redazione di tutta la documentazione utile alla richiesta della rendita complementare AVS/AI.
Pubblicato nel 2025 sul giornale COMUNITA' della MCI di San Gallo



