Contributi AVS delle persone residenti in Svizzera senza una attività lucrativa
Gentile Patronato Acli, ho 59 anni e sono entrata in Svizzera da un anno e mi sono affidata ad un consulente per le varie incombenze amministrative legate al permesso ed alla tassazione. Premetto che non ho redditi da attività lucrativa ma da altre fonti di sostentamento. Solo recentemente parlando con delle persone che vivono qui da sempre, vengo a conoscenza che dovrei pagare i contributi AVS anche se non lavoro! Questa informazione non me l’ha detta nessun ufficio al quale finora mi sono rivolta per le pratiche in suolo elvetico. Non so ora come dovrò comportarmi e a chi rivolgermi per sistemare questa circostanza.
Signora F.
Gentile Signora, non ci è nuova la situazione che ci ha appena descritto. È capitato sia ai nuovi residenti non ancora in età di pensionamento, quanto ai già residenti che si sono trovati privi di un reddito da attività lucrativa ed ancora in età “attiva”. Le persone che sono vicine all’approssimarsi dell’età di pensione e che intendono trasferirsi in Svizzera per altri motivi, diversi rispetto a quelli lavorativi, spesso non vengono subito a conoscenza dell’assoggettamento obbligatorio ai contributi AVS: tale informazione potrebbe incidere sui loro piani perché ha chiaramente una serie di conseguenze.
Tutte le persone domiciliate in Svizzera, dal primo gennaio successivo al compimento dei 20 anni e fino al raggiungimento dell’età di riferimento (già età di pensionamento) sono assoggettate all’obbligo contributivo. Le persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente o indipendente chiaramente versano i contributi AVS secondo le regole specifiche. Pagano inoltre i contributi AVS ad esempio: le persone in pensionamento anticipato, i beneficiari di rendita di invalidità, i beneficiari di indennità malattia ed infortunio, i coniugi non lavoratori di persone già pensionate, i domiciliati senza redditi lucrativi ma con altre fonti di sostentamento ed altri soggetti identificati chiaramente dalla legge.
Queste persone devono annunciarsi presso le agenzie AVS dei loro comuni di domicilio per avviare le varie procedure.
I domiciliati senza una attività lucrativa sono esentate dal versamento dei contributi personali solo se il proprio coniuge esercita una attività lucrativa e versa contributi pari ad almeno 1060 franchi annui (che corrisponde al doppio del contributo minimo AVS). Oppure coloro che sono domiciliati ma hanno una attività lavorativa all’estero.
Il calcolo dei contributi AVS/AI/IPG si basa sulla sostanza e sul reddito secondo determinati parametri: le casse di compensazione fissano di regola gli acconti su una stima per l’anno contributivo in corso per poi calcolare i contributi ed eventuali conguagli definitivi in base alla tassazione dell’imposta cantonale dell’anno di riferimento.
Quanto descritto è solo una piccola infarinatura di un argomento che richiederebbe un approfondimento su caso specifico e per questo possiamo invitare a rivolgersi ai nostri indirizzi per eventuali informazioni.
Pubblicato sul numero del 27 marzo 2025 de’ IL LAVORO
Ufficio Comunicazione e Stampa, Patronato ACLI Svizzera, Sede di Lugano.