Diritti in materia di maternità in Svizzera
Chi può ottenere un congedo maternità in Svizzera?
Se si lavora e si è retribuite per il lavoro svolto si ha generalmente diritto alle indennità di maternità. Ciò vale sia per le salariate che per le indipendenti alle seguenti condizioni:
- essere assicurate all’AVS nei nove mesi prima del parto
- aver lavorato per almeno cinque mesi durante la gravidanza
- al momento della nascita del figlio avere ancora un rapporto di lavoro o un’occupazione indipendente
Quanto dura il congedo maternità? A quanto ammonta l’indennità?
Il congedo maternità in Svizzera ha una durata di 98 giorni (14 settimane) e comincia il giorno della nascita. Se il neonato è ricoverato in ospedale per più di 14 giorni direttamente dopo il parto, la durata del diritto alle indennità di maternità è prolungata fino a un massimo di 56 giorni, ma solo se la madre riprende a lavorare dopo il congedo maternità. L’indennità di maternità ammonta all’80 per cento del salario, ma non può superare i 220 franchi al giorno. Disposizioni cantonali, regolamenti del personale e contratti collettivi di lavoro possono prevedere soluzioni più generose.
Si può prolungare il congedo maternità con un congedo non pagato?
È possibile prolungare il congedo di 2 settimane oltre le 14 previste. Durante queste due settimane supplementari non c’è tuttavia diritto ad alcuna indennità. Oltre queste due settimane la lavoratrice dovrà mettersi d’accordo con il datore di lavoro se vuole ottenere un ulteriore congedo non pagato.
Divieto di disdetta per il datore di lavoro
Il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro di durata indeterminata di una lavoratrice, né durante la gravidanza, né durante le 16 settimane dopo il parto. Questo divieto vale indipendentemente dal motivo della disdetta.
La protezione decorre dal primo giorno di gravidanza, anche se la lavoratrice ignorava di essere incinta, e si applica solo a condizione che il tempo di prova, che può estendersi fino a tre mesi, sia terminato.
Un licenziamento dato durante questo periodo di protezione è nullo e, se il datore di lavoro intende comunque licenziare la lavoratrice, deve nuovamente disdire il rapporto di lavoro alla fine, rispettando i termini di preavviso.
Se il datore di lavoro disdice il contratto prima dell’inizio del periodo di protezione, quindi prima che la lavoratrice rimanga incinta, per una data successiva all’inizio della gravidanza, il termine di disdetta è sospeso durante tutto il periodo di protezione e ricomincia a decorrere al termine dello stesso, a partire dalla diciassettesima settimana dopo il parto.
Se la data di cessazione del rapporto di lavoro così prorogata non coincide con un termine ordinario di disdetta (in generale alla fine del mese), la cessazione del rapporto è automaticamente rinviata a questo termine.
Il periodo di divieto di licenziamento non si applica nei seguenti casi:
- se il rapporto di lavoro viene disdetto con effetto immediato per cause gravi;
- se la disdetta giunge durante il tempo di prova, anche per una data successiva al tempo di prova;
- se le parti pongono fine al rapporto di lavoro di comune accordo;
- se il rapporto di lavoro ha durata determinata e scade alla data convenuta, senza che sia necessario disdirlo.
Il divieto di licenziamento vale unicamente per il datore di lavoro: la lavoratrice incinta, la puerpera o la madre allattante può disdire il rapporto di lavoro in qualsiasi momento, purché rispetti i termini di preavviso e di disdetta previsti dalla legge, dal contratto di lavoro o dal contratto collettivo di lavoro.
Lo scioglimento del rapporto di lavoro per una data anteriore al parto priva la lavoratrice del diritto di percepire indennità di perdita di guadagno in caso di maternità; essa vi ha invece diritto se il contratto è disdetto per una data successiva al parto.
Lavori vietati prima del parto
- Se le donne nella loro vita professionale eseguono lavori gravosi o pericolosi, il datore o la datrice di lavoro deve offrire alle donne incinte un lavoro sostitutivo equivalente e privo di rischi.
- Alle donne che lavorano di notte (tra le 20:00 e le 6:00), il datore di lavoro deve offrire un’occupazione diurna equivalente, se la donna incinta lo desidera.
Al più tardi nelle otto settimane precedenti il parto è vietato occupare di notte una lavoratrice in attesa.
- Se il datore di lavoro non può offrire un’occupazione sostitutiva equivalente, le lavoratrici possono decidere di non lavorare più; in questo caso percepiscono l‘80% del salario, ma non sono corrisposti eventuali supplementi previsti per il lavoro notturno.
- La durata ordinaria della giornata lavorativa prevista dal contratto non può essere prolungata e non può in nessun caso superare le nove ore; questa norma vale anche nel caso in cui nel contratto sia previsto un orario di lavoro diurno più lungo.
Assenze durante la gravidanza
Se, nonostante gli eventuali provvedimenti e i particolari riguardi adottati, il lavoro dovesse essere troppo gravoso, una donna incinta può assentarsi dal lavoro o lasciarlo, informando precedentemente il datore di lavoro.
La lavoratrice non può però essere licenziata per questo motivo.
Il congedo di paternità
Da gennaio 2021 i padri lavoratori in Svizzera hanno diritto a un congedo di paternità pagato della durata di due settimane.
Entro sei mesi dalla nascita del bambino, il neo papà può usufruire di dieci giorni lavorativi liberi.
I padri possono stabilire autonomamente se usufruire di questi dieci giorni tutti in una volta oppure se suddividerli.
Pubblicato sul numero di novembre 2025 de’ IL DIALOGO



