La pensione di invalidità in Italia
Buongiorno,
sono italiano e risiedo in Svizzera dal 1998. Avendo avuto dei problemi di salute, mi è stata assegnata dall’AI una rendita intera. Prima del 1998 ho lavorato in Italia e ho saputo che potrei richiedere una pensione di invalidità anche là. È vera questa informazione? Mi potete aiutare?
Vi ringrazio. Franco.
Egregio signore, i regimi d’invalidità dei Paesi appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico Europeo prevedono diversi criteri per quanto riguarda i sistemi di valutazione del danno, il calcolo dell’importo e il numero di contributi utili per il diritto.
Non è automatico pertanto che una persona che in Svizzera è titolare di rendita intera ottenga una prestazione analoga in un altro stato ma è comunque importante presentare la domanda per non perdere eventuali diritti.
La legislazione italiana prevede, per i lavoratori che si dovessero trovare nell’incapacità anche parziale di svolgere la propria attività lavorativa, due tipologie di pensione:
- l’assegno ordinario di invalidità.
- la pensione di inabilità.
Assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario d’invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo, a causa di infermità fisica o mentale.
Decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione da parte dell’INPS.
L’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
Può richiedere l’assegno chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e abbia maturato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
Pensione di inabilità
È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La pensione di inabilità viene concessa previa valutazione medico legale dalla Commissione Medica Legale dell’INPS e alla presenza di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
È inoltre sempre richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa.
Il diritto a entrambe le prestazioni può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in Paesi dell’Unione europea o in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni, verifica dei requisiti e compilazione della modulistica utile per la domanda di invalidità italiana e all’occorrenza anche per quella Svizzera o di altri paesi esteri dove il richiedente potrebbe aver lavorato.
Pubblicato sul numero 12 del 9 ottobre 2025 de’ IL LAVORO, la rivista bimensile del sindacato OCST



