L’assegno ordinario di invalidità
I regimi d’invalidità dei Paesi appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico Europeo prevedono diversi criteri per quanto riguarda i sistemi di valutazione del danno, il calcolo dell’importo e il numero di contributi utili per il diritto. Non è automatico, pertanto, che una persona che in Svizzera è titolare di rendita intera ottenga una prestazione analoga in un altro stato ma è comunque importante presentare la domanda per non perdere eventuali diritti. L’Assegno Ordinario di Invalidità è una prestazione erogata dall’INPS ai lavoratori la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo in conseguenza di una infermità accertata di natura fisica o mentale. L’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità ha decorrenza, salvo diversa indicazione, dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda.
Possono presentare domanda per l’Assegno Ordinario di Invalidità le seguenti categorie di lavoratori:
– Lavoratori dipendenti;
– Lavoratori autonomi;
– Iscritti a fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria;– Iscritti alla Gestione separata.
Bisogna inoltre aver versato contributi per almeno cinque anni, dei quali tre nell’ultimo quinquennio precedente alla domanda. Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
L’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità va trasformato in pensione di vecchiaia.
L’Assegno Ordinario di Invalidità ha durata triennale: al termine dei tre anni, è possibile chiedere il rinnovo della prestazione, inviando in via telematica una nuova domanda entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno diventa definitivo, fermo restando la facoltà dell’INPS di avviare una revisione: in qualsiasi momento l’Ente può disporre dei controlli medico-legali per verificare che continuino a sussistere le condizioni vincolanti all’erogazione della prestazione economica.
Nel caso in cui la domanda di rinnovo dell’Assegno Ordinario di Invalidità sia presentata nei 120 giorni successivi al termine di fruizione della prestazione, l’assegno potrà essere confermato ma avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della nuova domanda.
Tutte le sedi del Patronato Acli Svizzera sono a disposizione per un’assistenza e consulenza personalizzata, al fine di poter richiedere le prestazioni di invalidità alle quali si ha diritto.
Daniele Lupelli – Patronato ACLI Losanna
Pubblicato sul numero di gennaio 2026 de IL DIALOGO



