OBBLIGO ASSICURATIVO DELLE CURE MEDICO-SANITARIE
“Egregi signori,
mi chiamo Franco, sono cittadino svizzero e mi appresto a rientrare in Ticino dopo un lungo periodo di residenza in Italia per lavoro, attualmente sono pensionato e ricevo
solo una pensione dall’INPS. Ho raccolto su internet varie informazioni a volte contrastanti e pertanto vi scrivo per avere chiarezza in merito alla copertura sanitaria e all’obbligo o meno di affiliarmi ad una cassa malati. Grazie e saluti. Giuseppe”
Egregio signor Franco, in via generale, la legge federale sull’assicurazione malattie LAMAL prevede l’obbligo assicurativo delle cure mediche su tutto il territorio nazionale. Tale obbligo deve essere adempiuto presso un assicuratore malattie riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica, scelto dal cittadino. La legge federale sull’assicurazione malattie prevede però delle eccezioni anche per cittadini svizzeri e stranieri con permesso C, B UE/ AELS, che siano in una delle seguenti condizioni: lavorino in un paese UE/AELS; beneficino di una rendita da un paese UE/AELS e di nessuna rendita svizzera; si trovino in Svizzera solo per motivi di studio e siano in possesso della tessera europea di assicurazione malattie del loro Paese di residenza. Per chi rientra in queste condizioni, non c’è quindi l’obbligo di affiliazione ad una cassa malati in Svizzera, ma le cure sanitarie sono coperte dal Paese dove si lavora, dal quale si riceve una pensione o si è residenti nel caso degli studenti. La richiesta deve essere fatta perentoriamente entro tre mesi dall’ingresso in Svizzera ma è consigliabile, al più presto, richiedere all’Azienda sanitaria locale (ASL) di competenza del comune di sua ultima residenza in Italia il formulario S1 che dovrà essere poi inoltra to, nel caso del Ticino, all’Istituto delle assicurazioni sociali.
Articolo pubblicato il 24 ottobre 2024 su Il Corriere dell’Italianità