Rimborso contributi Cassa Forense: cosa sapere
Buongiorno,
sono un avvocato che da qualche anno esercita in Ticino.
Ho una posizione contributiva presso INPS e una di 4 anni presso la Cassa Forense.
Sarebbe possibile il rimborso della contribuzione presso quest’ultima? Cordialmente.
Antonio C.
Buongiorno, possiamo in linea generale darle questa risposta prima di esaminare la sua specifica posizione contributiva:
A decorrere dal 01/12/2014 è stato abrogato l’art. 21 della legge n. 576/80 di riferimento. Pertanto, trova applicazione la nuova disciplina, di cui all’art. 8 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali (Pensione di vecchiaia contributiva).
Conseguentemente, non sono più rimborsabili i contributi versati alla Cassa ad eccezione di quelli relativi ad anni di iscrizione non riconosciuti validi ai fini del pensionamento a causa della mancanza del requisito della continuità d’esercizio.
L’istituto del rimborso è stato soppresso dal 2014 in favore di una prestazione di vecchiaia contributiva a 70 anni con almeno 5 anni di anzianità contributiva.
Per il diritto autonomo presso questa cassa dunque deve necessariamente essere perfezionato tale requisito contributivo.
Laddove non avesse la possibilità di riscriversi alla Cassa per almeno un anno e raggiungere i 5 anni richiesti, la contribuzione versata fino ad oggi potrà essere valorizzata, se fosse presente un’iscrizione presso un’altra gestione previdenziale italiana, tramite l’istituto della ricongiunzione (legge 45/90) oppure del cumulo gratuito (legge 228/2012) o della totalizzazione (D.lgs. 42/2006).
Può prendere contatto per fissare un appuntamento presso i nostri uffici, dove potremo verificare con maggior precisione la sua posizione.
Pubblicato sul numero 14 del 13 novembre 2025 de’ IL LAVORO



