Tassazione dei titolari di permesso L
Buonasera. Ho una domanda:
Se sono cittadina italiana domiciliata in Svizzera con un permesso di lavoro L. Ho un contratto di lavoro di 10 mesi, rinnovabile. Ho un appartamento in affitto a tempo indeterminato, sono già affiliata ad una cassa malati. Vivo stabilmente in Svizzera anche se non posso iscrivermi all’AIRE. Sono obbligata alla doppia tassazione o posso dimostrare che effettivamente la mia residenza fiscale è in Svizzera? Grazie
Buona sera a Lei, signora.
Per rispondere alla Sua domanda dobbiamo fare riferimento al concetto di Residenza stabilito dalla Convenzione contro la doppia imposizione firmata tra Italia e Svizzera nel 1976 (per la precisione il 9 marzo, a Roma).
Secondo l’articolo 4, comma 1 di detta convenzione, è considerato residente di uno Stato chiunque è assoggettato ad imposta in quello Stato. Tuttavia, non sono considerate Residenti le persone che sono imponibili in quello Stato (nel suo caso la Svizzera) unicamente per il reddito che esse ricavano in quello Stato.
Al comma 2 vengono enumerati i principi che permettono di evitare che il contribuente venga considerato Residente da entrambi gli Stati: la Residenza (fiscale) viene determinata dal luogo in cui la persona ha la propria abitazione permanente. In caso di abitazione permanente in entrambi gli Stati, la residenza viene determinata dal luogo in cui la persona ha il proprio “centro di interessi vitali” (ovvero le proprie relazioni personali ed economiche più strette).
Pertanto, indipendentemente dal fatto che Lei non sia iscritta all’AIRE (ed in effetti i lavoratori stagionali non sono tenuti a farlo), se non ha interessi concorrenti in Italia (coniuge/figli, proprietà, ecc.), la sua abitazione principale e i suoi redditi sono in Svizzera, la sua Residenza fiscale è da intendersi in Svizzera.
Inoltre, è bene ricordare che redditi dei titolari di permessi L sono soggetti ad imposta alla fonte in Svizzera. Pertanto, a meno che non abbia ingenti spese professionali da portare in detrazione o contribuzioni ad una cassa pensione di terzo pilastro superiori ai 7000 franchi, i suoi obblighi contributivi vengono assolti in automatico, senza ulteriori adempimenti da parte Sua.
Sperando di aver risposto alle Sue domande, La invitiamo a rivolgersi alla sede del Patronato ACLI in Svizzera a Lei più vicina per eventuali maggiori informazioni o tutt’altra eventualità.
Un cordiale saluto
Alessandro Milani – Patronato ACLI Svizzera
Pubblicato sul numero di giugno 2026 de IL DIALOGO




